CONDIZIONI GENERALI

I trasporti vengono effettuati nel pieno rispetto delle norme di legge, del C.D.S. (D.lgs. 30 Aprile 1982 n. 285) e succ. modifiche; in particolare nel rispetto dell’art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite) art 142 (limiti di velocità), art. 164 (sistemazione di carico sui veicoli), art. 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), art. 174 (tempi di guida e sosta) e ogni altro regolamento vigente. Il conferimento delle presenti istruzioni comporta l’impegno delle parti a rispettare e a far rispettare gli obblighi di cui al D.L. 286 del 21.11.2005 e succ. modifiche; dell’art. 83 bis D.L. 133 del 06.08.2008

COSTI MINIMI

Il contratto di trasporto Deve essere effettuato nel rispetto dei costi minimi pubblicati mensilmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 TERMINI DI PAGAMENTO

Il comma 12 e 13 dell’art. 83 bis, stabilisce che il pagamento dei corrispettivi di trasporto debba avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura (che il vettore ha l’obbligo di emettere entro al fine del mese di svolgimento dei trasporti.) Questo termine non è derogabile per volontà delle parti; inoltre trascorsi inutilmente il termine massimo di pagamento, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora. Se il mancato pagamento oltrepassa di 90 giorni, al committente si applicano anche le sanzioni di cui al comma 14 dello stesso articolo (esclusione di 1 anno dai benefici fiscali e previdenziali ed esclusione di 6 mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi).

TEMPI DI CARICO E SCARICO

Il decreto dirigenziale n. 69 del 24.03.2011 chiarisce che il tempo di attesa del vettore al carico non può essere superiore a 2 ore; altrettante 2 ore vengono previste per l’attesa allo scarico. Superati tali tempi, è dovuto al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo. L’osservatorio per l’autotrasporto ha fissato l’indennizzo orario spettante al vettore, in caso di superamento della franchigia delle 2 ore di attesa, in 40€ per ogni ora o frazione di ritardo.

 RESPONSABILITÀ CONDIVISA

In materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale del trasporto, il vettore non sarà più l’unico soggetto chiamato a risponderne: l’unico soggetto chiamato a risponderne: infatti, la riforma individua delle responsabilità precise anche verso gli altri soggetti della filiera del trasporto, costituiti dal committente, dal proprietario della merce e, se diverse, dagli altri soggetti dal caricatore. La responsabilità condivisa ha un primo ed importantissimo risvolto in materia di repressione della piaga del trasporto abusivo. Per ulteriori spiegazioni e definizione delle sanzioni si rimanda al D.L. 286 del 21.11.2005 e succ. modifiche.

 GESTIONE PALLETS

Per porre fine a numerose questione sorte negli anni in materia, è stato ora disposto con il nuovo art. 11 bis del D.L. 286/2005 che il vettore al termine dell’operazione di trasporto non ha nessun obbligo di gestione e di restituzione dei pallets utilizzati (cioè degli imballaggi o delle unità di carico e movimentazione della merce). Se il committente e il destinatario della merce si sono accordati per la riconsegna dei pallets, il vettore non risponde del rifiuto di restituzione da parte del destinatario (nemmeno in caso di restituzione di pallets di qualità o n° inferiore rispetto a quanto concordato). Il vettore ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

RESPONSABILITÀ VETTORIALE 

Il D.L. 286/2005 stabilisce i nuovi valori per la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria della merce trasportata. Per i trasporti effettuati sul territorio nazionale, il risarcimento dovuto non può essere superiore a € 1,00 per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Alle parti è comunque lasciata facoltà di prevedere forme di risarcimento maggiori, mediante stipula di assicurazione integrativa. Per i trasporti effettuati sul territorio internazionali, il risarcimento dovuto non può essere superiore all’indennizzo dovuto in base alla Convenzione C.M.R. (cioè 8,33 unità di conto, pari a circa € 10,00).

ASSICURAZIONE PER CONTO

Offriamo ai committenti, la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa che supera la Responsabilità Vettoriale. L’assicurazione Per Conto viene stipulata alle condizioni delle polizze di trasporto merci dalle Compagnie di Assicurazione con le quali abbiamo un contratto in essere.
L’affidamento di merci pericolose senza le indicazioni e la documentazione prevista dalle normative vigenti ci esonera dalle responsabilità nei confronti dei danni diretti ed indiretti causati alla merce e a terzi e ci autorizza a rivalerci sul mittente stesso.